Allegato “A”
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
La denominazione della Associazione è “Italian Stroke Association – Associazione Italiana Ictus”, con acronimo “ISA-AII”.
Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell’Associazione, ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, sarà integrata automaticamente con l’aggiunta dell’acronimo ETS, divenendo pertanto “Italian Stroke Association – Associazione Italiana Ictus ETS“, oppure, in breve, “ISA-AII ETS”.
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale presso la propria segreteria nazionale e amministrativa in Napoli.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modifica dello Statuto.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 3 – SCOPO
L’associazione non ha alcuna finalità di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente, non ha finalità sindacali né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale nei confronti dei soci o di terzi.
Essa persegue in autonomia, e senza alcun condizionamento od interesse economico, imprenditoriale o di altra natura, le seguenti finalità:
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale promuovendo una politica pubblica atta a migliorare le cure dei cittadini colpiti da ictus o a rischio di ictus, a ridurre l’incidenza e la prevalenza di ictus nella popolazione e il numero delle morti, a migliorare la qualità di vita dei sopravvissuti, consentendo quanto più possibile il ricovero del paziente in specifiche unità dedicate cerebrovascolari/Stroke Unit;
– la promozione della consapevolezza da parte dei cittadini su tutti gli aspetti dell’ictus, incentivando, nella cultura della prevenzione delle malattie cerebrovascolari, la promozione della salute e il riconoscimento dell’ictus come emergenza curabile, tramite campagne di informazione, anche attraverso i mezzi di informazione ed organizzazione di eventi dedicati alle patologie suddette
– la promozione della formazione dei Professionisti attraverso:
a) la messa a punto di pacchetti di formazione, informazione e aggiornamento, anche di tipo ECM;
b) lo sviluppo, la promozione e il coordinamento di programmi di insegnamento nazionali e internazionali, anche attraverso la collaborazione con altre Società Scientifiche;
c) l’armonizzazione, sul territorio nazionale, della gestione del paziente colpito da ictus cerebrale, attraverso la realizzazione di linee guida, protocolli e programmi inerenti la patologia cerebrovascolare;
d) la promozione della ricerca sui diversi aspetti dell’ictus, attraverso il coordinamento di progetti multicentrici nazionali e la partecipazione a progetti multicentrici internazionali;
e) il supporto, la partecipazione e la promozione del programma della Conferenza Nazionale sull’ictus cerebrale, Congresso Ufficiale della Società;
f) il supporto a riunioni scientifiche, anche a carattere locale, su argomenti specifici correlati all’ictus promuovendo, all’occorrenza, la raccolta di fondi finalizzati all’esecuzione delle attività suddette;
g) la promozione della partecipazione italiana a iniziative a carattere internazionale sul tema della patologia cerebrovascolare;
h) partnership dell’Associazione con l’European Stroke Organization e con la World Stroke Organization e conseguenti agevolazioni per l’iscrizione individuale alle stesse;
i) la proposizione e il supporto ad iniziative editoriali e culturali;
l) la collaborazione in tema di ricerca e gestione sociosanitaria della patologia cerebrovascolare con Enti e Organismi Pubblici, quali Ministero della Salute, Regioni, Province, Aziende Sanitarie, Università, Fondazioni, Enti di Ricerca e altro.
L’associazione, nonché i soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, persegue, in totale autonomia e indipendenza, le finalità sopra indicate e non svolge attività imprenditoriali né partecipa ad esse, ad eccezione delle attività nell’ambito del Programma Nazionale di formazione continua in medicina (ECM) da svolgersi secondo i criteri e i limiti prescritti dal Codice del Terzo Settore.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 4 – SOCI
Possono entrare a far parte dell’associazione, in qualità di Soci, esclusivamente medici, specialisti e non, che operino prevalentemente nell’ambito della malattie cerebrovascolari e altri professionisti sanitari coinvolti nella gestione del paziente affetto da patologie cerebrovascolari. Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Il numero degli associati è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
I soci si distinguono in:
SOCI COSTITUTIVI,
SOCI ORDINARI,
SOCI ONORARI.
Sono SOCI COSTITUTIVI coloro che hanno avuto l’idea di creare l’associazione e che hanno partecipato alla sua costituzione.
Possono fare parte dell’Associazione in qualità di SOCI ORDINARI tutti i medici, specialisti e non, e gli altri professionisti sanitari che partecipino attivamente al progresso delle conoscenze scientifiche, alla cura ed alla assistenza delle malattie cerebrovascolari, operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
Sono SOCI ONORARI i Past President, di diritto, e, su proposta del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci, i medici e gli altri professionisti sanitari che vantino particolari meriti nel campo della cura e della gestione delle malattie cerebrovascolari o che abbiano contribuito in modo eminente al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione.
Si precisa che quando, nello Statuto, si menzionano gli “Associati” o “Soci”, senza altra aggettivazione, ci si riferisce agli “Associati” o “Soci” di qualsiasi categoria.
I Soci Costitutivi ed Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annua, il cui ammontare viene periodicamente definito dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al versamento della quota associativa i Soci Onorari. La domanda di ammissione in qualità di Socio Ordinario deve essere inoltrata, assieme ad un breve curriculum o relazione dalle quali si evincano l’interesse per le problematiche relative alle malattie cerebrovascolari, al Presidente dell’Associazione che la sottopone al Consiglio Direttivo. L’ammissione del nuovo associato avviene a giudizio del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori.
Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.
La deliberazione di accoglimento della domanda deve essere comunicata al richiedente, con ogni mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione, entro i 10 (dieci) giorni successivi e deve essere annotata nel Libro degli Associati entro lo stesso termine.
Entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione l’aspirante socio dovrà versare la quota associativa. Qualora non provveda dovrà intendersi escluso di diritto.
In caso di respingimento della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata dal Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento e comunicata agli interessati con ogni mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della domanda.
La quota associativa è personale, intrasmissibile, non rimborsabile e non può essere rivalutata.
I SOCI ONORARI vengono nominati a maggioranza dalla Assemblea generale dei soci su proposta autonoma del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta di almeno dieci Soci Ordinari o Costitutivi. La delibera di nomina è trascritta nel Libro degli Associati entro 10 (dieci) giorni.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e a ogni iniziativa promossa dall’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto. Ai Soci è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e, qualora Soci Ordinari e Costitutivi, solo se in regola con il pagamento della quota associativa.
I Soci hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23;
– votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e, se Soci Ordinari o Costitutivi, quando in regola con il pagamento della quota associativa;
– denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;
e il dovere di:
– rispettare il presente Statuto ed il Regolamento attuativo;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità ed i termini stabiliti dall’organo competente, fatta eccezione per i Soci Onorari;
– astenersi dal ricoprire cariche o farsi promotori di iniziative private o pubbliche in conflitto di interesse con ISA-AII.
ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
– dichiarazione di recesso la quale deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima;
– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque tali da recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale oppure che abbia perso i requisiti previsti da questo Statuto per l’ammissione alla Associazione; in caso di sua esclusione, il socio potrà fare ricorso motivato al Consiglio Direttivo, che sottopone l’istanza al vaglio dell’Assemblea in concomitanza con la prima riunione della stessa; in ogni caso resta ferma la possibilità, per il socio escluso, di ricorrere alla autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione (art. 24, co. 3, CTS)
– esclusione di diritto, se trattasi di Socio Ordinario o Costitutivo, per morosità protrattasi per tre anni consecutivi al mancato versamento della quota associativa annuale; qualora la morosità venga sanata con il pagamento delle quote pregresse e di quella in corso entro due anni sociali dalla scadenza del versamento richiesto, l’iscritto riacquisirà la qualifica di socio senza dover presentare una nuova domanda;
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 7 – SOSTENITORI E AFFILIATI
Sono SOSTENITORI le associazioni, gli enti, le persone giuridiche e le persone fisiche che contribuiscono con donazioni a favore dell’associazione alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione.
È prevista anche la figura dell’AFFILIATO, identificato come una Persona non medico, che può far parte, quale volontario, dell’Associazione e collaborare al raggiungimento degli obiettivi statutari.
I sostenitori e gli affiliati non sono soci e non hanno diritto di voto, ma sono informati periodicamente sulle attività dell’associazione e sul rendiconto economico.
ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI
Gli Organi dell’Associazione sono:
1) – l’Assemblea dei soci;
2) – il Consiglio Direttivo, composto da 11 (undici) membri, e che comprende
* il Presidente;
** il Vicepresidente
*** il Segretario
**** il Tesoriere
***** il Past President
****** sei consiglieri
3) – il Collegio dei Probiviri
4) – le Sezioni Regionali
5) – l’Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno)
6) – il Revisore Legale dei Conti (nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno)
ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
– A –
PRINCIPI GENERALI
1) L’Assemblea è l’Organo Sovrano della Associazione.
2) Ogni associato ha il diritto di intervenire alla Assemblea.
3) L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
4) L’assemblea si svolge e delibera secondo il metodo collegiale.
– B –
COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA
1) L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
2) L’Assemblea, quale Organo Sovrano:
a) delinea gli indirizzi generali della attività della Associazione;
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) approva il bilancio;
f) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
h) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda alla approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento della Assemblea;
i) delibera la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione della Associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e da questo Statuto e su tutti gli argomenti che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
– C –
CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA
1) L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati oppure dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
Quando la convocazione è richiesta motivatamente da almeno un decimo degli Associati, se l’Organo preposto non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
2) L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo purchè in Italia.
3) L’assemblea viene convocata con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati al domicilio comunicato alla Associazione, o al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dall’associato e che risultino annotati nel Libro degli Associati. Quanto ai componenti degli altri Organi si fa riferimento ai recapiti dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente.
Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
4) Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data o un orario ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l’Assemblea non risultasse legalmente costituita.
L’Assemblea è, comunque, validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e tutti i Componenti dell’eventuale Organo di Controllo.
5) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nell’ordine, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se intervenuto o da un membro del Consiglio Direttivo presente all’Assemblea e designato dalla maggioranza dei partecipanti.
6) L’Assemblea nomina un Segretario.
Il Presidente della Assemblea verifica la regolarità della costituzione della Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento della adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale della adunanza che il Presidente della Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del Segretario il quale pure sottoscrive il verbale.
Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantirne la massima diffusione.
– D –
– DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA –
– QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI –
1) L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno 11 (undici) Associati.
2) L’adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
3) Hanno diritto di partecipare alla Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e, se Soci Ordinari o Costitutivi, quando in regola con il pagamento della quota associativa.
4) Ogni Associato ha diritto ad un voto.
5) Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo o del Revisore (se nominati) o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.
6) Le deliberazioni della Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
7) Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento o l’estinzione della Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.
8) L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.
In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al Presidente della Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della Adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno;
e) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli aventi diritto a partecipare alla Assemblea possano affluire.
La riunione si intende svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente della Assemblea e il soggetto verbalizzante o, ove consentito dalla legge, unicamente quest’ultimo.
ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
– A –
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
2) Al Consiglio Direttivo compete di:
a) esaminare le domande di iscrizione dei nuovi soci, deliberarne l’accettazione od il rigetto ed informare l’Assemblea;
b) deliberare l’esclusione del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale, informandone la Assemblea, oppure che abbia perso i requisiti previsti da questo Statuto per l’ammissione alla Associazione;
c) proporre alla Assemblea la nomina di Soci Onorari;
d) proporre alla Assemblea la misura delle quote associative, amministrare le disponibilità patrimoniali dell’Associazione;
e) approvare la bozza del bilancio preventivo, presentato dal Tesoriere entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, da sottoporre all’assemblea dei soci per l’approvazione definitiva;
f) approvare la bozza del bilancio consuntivo, presentato dal Tesoriere entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo, da sottoporre all’assemblea dei soci per l’approvazione definitiva; dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
g) convocare la Assemblea dei Soci;
h) redigere e/o modificare il Regolamento dell’Associazione fatta eccezione per il regolamento che disciplina lo svolgimento della Assemblea;
i) proporre all’Assemblea le modifiche di Statuto;
l) costituire gruppi di studio e di lavoro nominandone i componenti, fissandone il campo di azione e coordinandone le attività;
m) esaminare e approvare progetti di studio e di ricerca multicentrici o globali di ISA-AII ETS, definendo i criteri di rappresentatività degli autori per le relative pubblicazioni e comunicazioni congressuali;
n) indire e gestire seminari e convegni nazionali ed internazionali, definendone il mandato;
o) fornire il patrocinio di ISA-AII ETS per iniziative promosse da soci, persone giuridiche, enti o associazioni che a vario titolo ne facciano richiesta, verificandone preliminarmente la corrispondenza con ideali e scopi della Associazione;
p) deliberare convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
q) attuare le finalità previste dallo Statuto e le delibere dell’Assemblea dei soci;
r) istituire, il Comitato Scientifico e nominarne i membri ed il Coordinatore;
s) deliberare, in caso di comprovata urgenza e comunicandolo ai soci, su materie di competenza della Assemblea, sottoponendo le decisioni a ratifica di quest’ultima, in occasione della sua prima convocazione;
t) decidere di conseguire la personalità giuridica se ciò non richieda modifiche statutarie.
u) predisporre la pubblicazione di tutta l’attività scientifica svolta dall’associazione sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza ed è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione: vengono conferiti in particolare al Presidente i più ampi poteri per la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, inclusa l’apertura di un conto corrente bancario con autorizzazione ad operarvi con firma singola e senza limiti di importo. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
– B –
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è composto da undici consiglieri.
Sono membri del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Vicepresidente, il Past President, il Segretario, il Tesoriere e altri sei membri effettivi.
I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci ad eccezione del Past-President che ne fa parte di diritto.
Il Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto, nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
2) I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche. Possono ricoprire cariche sociali tutti i Soci ma i Soci Costitutivi o Ordinari solo se in regola con il pagamento delle quote associative.
3) Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4) I membri del Consiglio Direttivo, aventi o meno funzione di legale rappresentante, amministratore o promotore, non devono aver subito in passato alcuna condanna in sede civile o penale in relazione alle attività dell’associazione.
– C –
GRATUITA’ DELL’INCARICO
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, ma potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a quanti svolgano uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.
– D –
DURATA DELLA CARICA
1) I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre anni e le cariche possono essere rinnovate per un secondo mandato, con eccezione per il Presidente, che deve essere avvicendato al termine dell’incarico dal Vicepresidente.
2) Tutti i componenti del Consiglio Direttivo entrano in carica ed iniziano il loro mandato il primo gennaio dell’anno successivo alla loro elezione e terminano il mandato il trentuno dicembre dell’anno di scadenza del triennio del loro mandato.
3) Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall’Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
– E –
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo.
2) La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
3) L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
4) Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
– F –
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri.
2) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
3) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4) Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione che abbiano un valore pari o superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
5) In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
6) La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all’adunanza del Consiglio Direttivo.
7) Le decisioni adottate dal Consiglio direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
8) Il Consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale della adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
9) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 11 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo. Esso manifesta la volontà della Associazione ed è responsabile della osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualunque operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può rilasciare procure speciali per singoli atti nell’ambito dei poteri a lui conferiti.
In particolare, il Presidente:
– provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno ed iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione formale dai singoli membri del Consiglio;
– convoca l’Assemblea;
– illustra all’Assemblea la relazione annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo;
– stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all’ art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
– adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo per la ratifica.
ARTICOLO 12 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente in caso di impedimento. Il Vicepresidente, alla scadenza del mandato del Presidente o, comunque, alla cessazione dalla carica di quest’ultimo per qualsivoglia motivo, assumerà la carica di Presidente.
ARTICOLO 13 – SEGRETARIO
Il segretario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e coordina le attività della segreteria amministrativa in ordine a:
a) tenuta ed aggiornamento del Registro degli Associati;
b) redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
c) comunicazioni ai Soci.
ARTICOLO 14 – TESORIERE
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed ha inoltre le seguenti attribuzioni:
– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro l’anno solare;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
– provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
– cura la obbligatoria pubblicazione sul sito web istituzionale dell’associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi.
ARTICOLO 15 – IL PAST PRESIDENT
Il Presidente uscente assume la carica di Past President. Il Past President fa parte del Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni.
ARTICOLO 16 – COMITATO SCIENTIFICO
È espressamente prevista la costituzione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e delle pubblicazioni scientifiche. Le valutazioni di tale comitato si svolgono sulla base degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Esso ha altresì il compito di sostenere le attività scientifiche, le attività formative e di ricerca dell’Associazione. È guidato da un Direttore. La definizione dei compiti, l’identificazione dei temi e la nomina dei vari Responsabili è demandata al regolamento dell’Associazione.
ARTICOLO 17 – LE SEZIONI REGIONALI
Ciascuna Sezione Regionale ha lo scopo di promuovere l’attività dell’Associazione a livello Regionale.
È prevista la figura di un Coordinatore Regionale, nominato dal Consiglio Direttivo, che resta in carica per tre anni. Tale mandato è rinnovabile per un ulteriore triennio.
ARTICOLO 18 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque Membri, nominati dall’Assemblea dei Soci. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri viene devoluta ogni controversia riguardante i rapporti riferiti alla vita sociale in relazione alla interpretazione, esecuzione ed efficacia dello Statuto e dei rapporti da esso derivanti.
Il Collegio giudica “ex bono et aequo” in modo irrituale e con lodo inappellabile le vertenze di sua competenza.
ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 c.c..
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 20 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ARTICOLO 21 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 22 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dalle quote associative e da tutti gli introiti che possono pervenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali ed istituzionali;
– da ogni altra entrata, che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali;
– da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
Gli eventuali utili della gestione, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione.
In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea generale ordinaria.
ARTICOLO 23 – PATRIMONIO
Il patrimonio della Associazione si compone di:
a) un Fondo di Dotazione pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) che costituisce il patrimonio minimo della Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica; il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che il Fondo di Dotazione sia diminuito di oltre 1/3 (un terzo) in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di inerzia, l’Organo di Controllo, deve senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione della attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;
b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione provenienti da contributi degli associati, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti Pubblici e Privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In particolare, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 24 – QUOTA SOCIALE
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile.
La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea dei soci solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea che dispone lo scioglimento dell’Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 comma 1 CTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 26 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Tale diritto non compete ai SOCI COSTITUTIVI e ORDINARI che non siano in regola con il pagamento della quota associativa.
ARTICOLO 27 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma I del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 28 – SEGRETERIA NAZIONALE
La società può avvalersi di una segreteria nazionale amministrativa istituita presso un’agenzia di servizi operante nel settore, dotata delle necessarie qualifiche professionali, deputata tra l’altro alla custodia e mantenimento delle scritture contabili e alla conservazione ed aggiornamento dell’elenco degli iscritti.
ARTICOLO 29 – CONFLITTI DI INTERESSE
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono tenuti a dichiarare annualmente eventuali conflitti di interesse sul sito web dell’Associazione ed a regolare eventualmente gli stessi.
ARTICOLO 30 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le Leggi speciali in materia.
ARTICOLO 31 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.